Bonus Ristrutturazione 2020

Ecobonus con detrazioni al 110%

Cosa prevede il super Ecobonus e Sismabonus   

Una delle misure a più forte impatto del Decreto Rilancio (Decreto-legge del 19 maggio 2020 n. 34 e pubblicato lo stesso giorno sulla Gazzetta Ufficiale) è
l’Ecobonus con detrazioni al 110%.
Ma prima di tutto capiamo cosa prevede il Decreto Rilancio in merito alle detrazioni di imposta su Ecobonus e Sismabonus, con particolare riferimento alle possibilità per i condomini.

Il super Ecobonus al 110% nel Decreto Rilancio
Il super Ecobonus è una misura inserita nell’articolo 119 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) rubricato “Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus,
fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici”, ma entrando nel vivo della norma, si percepisce come questa sia rivolta sia alle singole unità immobiliari quanto e, verrebbe da dire, soprattutto, ai condomini che hanno la possibilità di riqualificarsi da un punto di vista energetico e di migliorare la loro stabilità da un punto di vista sismico.

Sul punto, infatti, va sottolineato il fatto che la maggior parte degli edifici presenti nel nostro paese sono stati costruiti negli anni ’70-’80. Di qui, la convenienza dell’Ecobonus e Sismabonus soprattutto per i condomini che hanno la possibilità di migliorare le prestazioni energetiche e antisismiche quasi a costo zero.

Cosa prevede il super bonus al 110%
Letteralmente, il primo periodo del primo comma dell’art. 119 del decreto Rilancio recita: “La detrazione di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo”.

Il SUPER ECOBONUS

  1. Prevede il recupero delle detrazioni in cinque anni con altrettante quote annuali constanti e uguali;
  2. È dovuto su alcune tipologie di spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

I soggetti beneficiari dell’Ecobonus 2020
Il comma 9 dell’art. 119 del D.L. 34/2020 individua in maniera precisa i soggetti che hanno diritto ad usufruire dell’Ecobonus al 110%, fermo restando le condizioni e i requisiti previsti.
Nell’elenco del dispositivo compaiono al primo posto i condomini, a dimostrazione
La norma elenca i seguenti soggetti:

  1. condomini;
  2. persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d'impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
  3. Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati e da enti che hanno le stesse finalità sociali adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
  4. cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati sugli immobili posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Il successivo comma 10, però, prevede una specifica esclusione che si riferisce al punto b) del comma 9. In base al comma 10, non possono utilizzare l’Ecobonus al 110% le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale
Il comma 10, però, precisa che sono esclusi dal beneficio “le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d'impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale”.
Il miglioramento delle classi energetiche
Condizione sin qua non per poter usufruire del super Ecobonus è il “miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio” o, laddove non sia possibile, “il conseguimento della classe energetica più alta”.
Il maggior efficientamento deve essere dimostrato da un attestato di prestazione energetica (A.P.E.) rilasciato da un tecnico abilitato nella forma di dichiarazione asseverata.
E’ evidente che gli edifici o le singole abitazioni che rientrano nella classe energetica “G” possono agevolmente raggiungere due classi superiori, a differenza delle case (soprattutto di nuova costruzione) che hanno già prestazioni energetiche elevate.

Ricordo, però, che la maggior parte dei palazzi e costruzioni italiane presenta una bassa classe di prestazione energetica. Il super Ecobonus rappresenta, dunque, una valida opportunità per migliorare le costruzioni del nostro paese a livello nazionale, facendoci accostare di più agli obiettivi europei dell’Agenda 2030 sulla sostenibilità ambientale.

Interventi ammessi all’Ecobonus al 110% Sismabonus al 110%
Come per l’Ecobonus, il Decreto Rilancio innalza al 110% la percentuale di detrazione anche per il Sismabonus (in precedenza le percentuali, comunque alte, arrivavano al massimo all’80% per i singoli edifici e all’85% per i condomini).
Ricordiamo che il Sismabonus è un credito d'imposta da utilizzare in sede di dichiarazione dei redditi e calcolato sulle spese sostenute per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici.


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